Ai Nostri Posti

Ora e sempre Resistenza

Neutralità degli spazi pubblici e doveri della politica

Pubblicato da prescinseua su 4 Novembre, 2009

Tra neutralità religiosa
e riconoscimento reciproco

di Chiara Moroni

La questione della convivenza di culture e credo religiosi entro stessi confini nazionali è una questione complessa e di difficilissima soluzione. Questo perché coinvolge i diritti e le libertà di ogni singolo e di ogni comunità, mette in campo la necessità di trovare punti universali sui quali innescare il dialogo e il riconoscimento, che sono cosa diversa dalla tolleranza e dall’assimilazione e che implicano volontà positiva e reciprocità.

Il punto di equilibrio tra difesa della propria identità e riconoscimento delle identità altrui è difficile da rintracciare e da mantenere. Difendere la propria identità, personale e collettiva, è un bisogno primario dell’essere umano perché richiama il bisogno di autodifesa e di mantenimento delle proprie caratteristiche, bisogno oggi amplificato dal diffuso senso d’incertezza e destabilizzazione che caratterizza le società contemporanee complesse. Ma è altrettanto intrinseco della natura umana cercare di riaffermare la propria identità culturale e religiosa in un ambiente estraneo e “diverso”, proprio per contrastare l’annullamento e un possibile irreversibile processo di assimilazione passiva.

La sentenza della Corte di Strasburgo pone delle domande ad una società che vuole considerarsi attenta ai fenomeni contemporanei e ad uno Stato che vorrebbe mostrarsi accogliente, seppur secondo le necessarie regole e rigidità. Per quanto riguarda il merito della sentenza forse sarebbe più opportuno riflettere prima di invocare una tradizione in nome della quale nulla è modificabile.

La società contemporanea, attraversata da cambiamenti sostanziali e simbolici continui e a volte radicali, non può permettersi, pena l’invivibilità a breve termine e l’annullamento a lungo termine, di non tentare di creare le condizioni più favorevoli possibili affinché questi cambiamenti inevitabili non cozzino con l’immobilità culturale. Come scrive Ulf Hannerz (La complessità culturale, il Mulino, Bologna) nelle società contemporanee complesse la cultura non è e non può essere qualcosa di omogeneo e immutabile, essa è costituita da un flusso eterogeneo di elementi e fonti, che trae forza dai singoli individui e dal loro incontrasi e muta a seconda del contributo che gli individui, come singoli e come comunità, danno al suo fluire. Quel che conta, continua Hannerz, è la prospettiva con la quale ognuno guarda alla realtà, e la forza della convivenza interculturale non è tanto assumere la prospettiva degli altri, cosa umanamente di difficile realizzazione, ma accettare che esistano tante prospettive quante sono gli individui che singolarmente osservano la realtà da una posizione unica e peculiare.

Il crocefisso è innanzitutto un simbolo religioso che, dato il legame originario della nostra identità nazionale con la chiesa cattolica, è anche uno dei simboli della nostra tradizione culturale. È però eminentemente un simbolo religioso e come tale va valutato e trattato in una società che, per quante resistenze si possano fare, entra costantemente in contatto, in modo più o meno accogliente, con molte alterità culturali e religiose.
Per quanto sia difficile l’incontro e ancor più la convivenza tra culture diverse nella vita quotidiana come nella percezione ideale, è lo Stato che per primo dovrebbe tentare di creare gli spazi e i tempi nei quali questo incontro si possa verificare nel miglior modo possibile. È da questo principio che dovrebbe derivare la neutralità dello Stato in fatto di credo religioso. Non tanto per una questione tutta teorica sulla laicità dello Stato, quanto per una finalità tutta pratica di convivenza quotidiana tra credo e culture religiose diverse.

Siamo davvero certi che eliminare esplicite espressioni di ogni religione nei luoghi pubblici e quindi comuni, leda in modo irreversibile e irreparabile la nostra identità nazionale? Siamo sicuri che il nostro essere italiani necessiti di riconoscimenti espliciti e concreti alle nostre tradizioni culturali? Siamo certi che, al contrario, incontrarsi in luoghi neutri non potrebbe significare compiere un passo avanti verso il dialogo e il riconoscimento reciproco?

Le tradizioni culturali e religiose sono iscritte nel nostro dna di cittadini italiani, per far vivere e rispettare tali legami identitari vi sono gli spazi privati e i luoghi di culto, eliminarne l’espressione permanente dai luoghi pubblici non significa necessariamente svilire l’italianità e le sue origini toriche e culturali. Rendere i luoghi pubblici privi di riferimenti simbolici carichi di valore spirituale non significherebbe abdicare alla colonizzazione culturale, significherebbe assumere uno sguardo meno etnocentrico, seppur non relativistico, nei confronti di chi crede e difende le proprie alterità culturali e religiose.

La sentenza della Corte europea, quindi, non è accettabile non tanto nel merito quanto, piuttosto, sia per il fatto che interviene in un campo – i rapporti tra Stato e Chiesa – definito da annose controversie, sia perché proviene da una istituzione percepita dai cittadini degli Stati nazionali come estranea e distante.
Se la convivenza pacifica tra diversità è il fine auspicabile di una società contemporanea positivamente rivolta ai processi futuri irreversibili, allora il primo passo è creare luoghi nei quali le alterità possano incontrarsi. E perché vi siano le condizioni per realizzare rispetto e riconoscimento reciproco, e non tolleranza del più forte e senso di subordinazione del più debole, è necessario mettere in campo ogni risorsa anche simbolica che richiami alla parità di posizione e alla congruenza di obiettivi. La neutralità dei luoghi pubblici costituisce una delle possibili risorse simboliche a partire dalle quali chiedere e forse ottenere rispetto e riconoscimento reciproco alle culture e ai credo religiosi reciprocamente diversi.

3 novembre 2009

fonte: http://www.ffwebmagazine.it/ffw/page.asp?VisImg=S&Art=2680&Cat=1&I=../immagini/Foto%20L-N/laicite_int.gif&IdTipo=0&TitoloBlocco=L’Analisi&Codi_Cate_Arti=38

3 Risposte a “Neutralità degli spazi pubblici e doveri della politica”

  1. prescinseua detto

    Consiglio anche la lettura di questo post. Si raccomandano soprattutto le parole dell’avvocato dello Stato. Illuminanti!

    http://zamparini.wordpress.com/2009/11/04/titanic-il-crocifisso-il-buonsenso-di-bersani-e-lo-scontro-tra-tradizioni-inconciliabili/

  2. prescinseua detto

    Ma possiamo anche
    “non dirci cristiani”…
    di Sofia Ventura

    La sentenza con la quale la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo ha dato ragione al ricorso di una cittadina italiana che aveva ritenuto la presenza del crocifisso nelle aule della scuola frequentata dai propri figli un’ingerenza non compatibile con la libertà di convinzione e religione, nonché con il diritto a fornire un’educazione e un insegnamento conformi alle sue convinzioni filosofiche e religiose, ha provocato in Italia una reazione negativa pressoché unanime.
    Dalla lettura del lungo testo della sentenza, emerge come la decisione poggi principalmente sul principio della neutralità dello Stato come garanzia della libertà dei cittadini. Essa appare ben argomentata e ragionevole, anche se è evidente che ha probabilmente sottovalutato le sensibilità che nel nostro paese avrebbe colpito e offeso. Forse ha ragione il senatore Stefano Ceccanti a considerare una “estremizzazione” la decisione assunta dalla Corte di Strasburgo e a indicare come una via alternativa possibile quella adottata dalla cattolicissima Baviera, dove il legislatore ha individuato una procedura di rimozione del crocifisso a livello di singoli istituti scolastici in caso di conflitti, pur mantenendo l’obbligo generale di esposizione.
    È evidente che in tale materia i principi, gli interessi e le sensibilità in gioco sono innumerevoli e non è facile contemperarli tutti in modo “equo”; inoltre, se da un lato può risultare molto fastidioso e arrogante il divieto imposto da Strasburgo di affiggere nelle aule del nostro paese il crocifisso, parimenti non è facile giustificare in modo convincente l’esistenza di un “obbligo” a tale affissione, obbligo che in Italia risale ad un decreto regio del 1926.
    Per questi motivi non è facile maturare un’opinione “definitiva” sulla questione, anche se è positivo che l’affermazione di tesi contrastanti faccia emergere tutta la problematicità del tema. Ciò detto, appare invece molto discutibile la tesi avanzata dal Governo italiano davanti alla Corte. Innanzitutto, essa non fornisce alcuna ragionevole giustificazione all’“obbligatorietà” del crocifisso nelle aule scolastiche e il riferimento alla necessità di trovare un compromesso con i partiti di ispirazione cristiana che rappresenterebbero una parte essenziale della popolazione e i suoi sentimenti religiosi lascia alquanto perplessi: è possibile giustificare la garanzia o la mancata garanzia di un eventuale diritto (nel caso specifico il diritto dei genitori a fornire ai figli una educazione conforme al proprio credo unito al diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione) con una motivazione di opportunità politica?
    Ma oltre a ciò, nella memoria del Governo viene ribadita la tesi, già avanzata in altre sedi, che il crocifisso oltre a costituire un simbolo religioso, avrebbe un significato «etico, comprensibile e apprezzabile indipendentemente dall’adesione alla tradizione storica o religiosa in quanto evoca principi condivisibili anche al di fuori della fede cristiana (non violenza, uguale dignità di tutti gli esseri umani, preminenza dell’individuo sul gruppo e importanza della sua libertà di scelta, separazione della politica dalla religione, amore del prossimo che giunge sino al perdono del nemico)».
    Più specificamente (cito da quanto riportato nella sentenza, traducendo dal francese), se è vero che «i valori che fondano oggi le società democratiche hanno la loro origine diretta anche nel pensiero di autori non credenti, talvolta anche ostili al cristianesimo», «il pensiero di quegli autori sarebbe nutrito della filosofia cristiana, se non altro in ragione della loro educazione e dell’ambito culturale nel quale si sono formati e hanno vissuto. In conclusione, i valori democratici di oggi sarebbero radicati in un passato più lontano, quello del messaggio evangelico. Il messaggio della croce sarebbe dunque un messaggio umanista, che può essere letto in maniera indipendente dalla sua dimensione religiosa, costituito da un insieme di principi e di valori che formano la base delle nostre democrazie».
    Tre sono le riflessioni che questo approccio al problema ci induce a fare. Innanzitutto, ammesso e non concesso che davvero il crocifisso costituisca un simbolo della nostra identità e che possa essere considerato anche nella sua valenza non religiosa, a rigor di logica ciò non costituisce in nessun modo giustificazione della sua obbligatorietà, semmai può legittimare la sua presenza, ma – perché no? – insieme ad altri simboli che invece non trovano spazio. Ma ben più importanti sono le altre due considerazioni, che vanno al di là della sentenza e delle specifiche questioni ad essa attinenti. La prima concerne lo scarso rispetto che quella impostazione mostra per il dato religioso, che viene sminuito a elemento “culturale” e di “politica culturale” e a questo proposito è lecito domandarsi come si pongano di fronte ad una tale annacquamento del significato dei propri simboli (e stiamo parlando del simbolo che esprime l’essenza del messaggio cristiano!) coloro che vivono con convinzione e serietà la propria fede.
    La frettolosa sintesi storico-filosofica contenuta nella memoria del Governo, e veniamo qui alla seconda considerazione, appare inoltre molto discutibile: fare di una interpretazione parziale e a dir poco semplificata – e per questo legittimamente contestabile – del pensiero occidentale e dei suoi rapporti con il cristianesimo un dato di fatto incontrovertibile e suscettibile di divenire riferimento obbligato di una legislazione e di comportamenti pubblici, costituisce un modo di procedere che lascia interdetti. In questo modo si dà spazio a qualcosa che, pur nelle differenze, richiama l’idea della religione come “philosophia minor” di gentiliana memoria.
    In entrambi i casi la religione diventa strumento: nella prospettiva di Gentile era l’insegnamento religioso nella scuola primaria che doveva costituire, come scrisse Dina Bertoni Jovine, «un momento di quella dialettica che doveva condurre l’educando di conquista in conquista fino alla capacità di sintesi filosofica nella totale celebrazione dello spirito»; nella meno filosoficamente alta prospettiva di una parte del centrodestra (che in questo trova però una sponda anche in settori del centrosinistra), il cristianesimo e in particolare il cattolicesimo sono trasformati in elementi fondativi, “consustanziali” con l’identità italiana allo scopo, a noi sembra, di dare forza e “sostanza” a una cultura politica che si ritiene fragile e bisognosa di divenire tanto “integrale” quanto altre culture e religioni viste come minacciose (come l’Islam).
    In questo modo, però, si delinea una “identità” che nei fatti esclude, perché costringe chi è ateo, agnostico o appartenente a un’altra confessione o religione, a riconoscere un valore universale a una religione, ancorché trasformata in credo “mondano”, al quale non sente di appartenere. Più prosaicamente, siamo sicuri che, ad esempio, un ebreo, credente o meno, possa così facilmente cogliere valori propri di un umanesimo universale in quel Cristo in croce in nome del quale i suoi antenati – per secoli considerati deicidi – sono stati discriminati e perseguitati?
    Identificare l’identità nazionale con una cultura religiosa è molto pericoloso (come mostra la storia dell’antisemitismo), crea inutili conflitti e oggi pone nuovi ostacoli all’integrazione dei nuovi arrivati, ai quali è lecito chiedere il rispetto delle nostre regole di convivenza civile, non l’adesione alla simbologia della religione da noi maggioritaria perché arbitrariamente ritenuta universale. Forse è possibile trovare una soluzione pragmatica alla questione del crocifisso nelle scuole, ma sarebbe meglio finalmente riconoscere che in una società laica e liberale si può anche, legittimamente, “non dirsi cristiani”.

    5 novembre 2009, http://www.ffwebmagazine.it/ffw/page.asp?VisImg=S&Art=2693&Cat=1&I=../immagini/Foto%20A-C/crosswall_int.jpg&IdTipo=0&TitoloBlocco=L‘Intervento&Codi_Cate_Arti=40

  3. prescinseua detto

    E le norme degli anni Venti sono in realtà già abrogate dalla Costituzione…
    Crocifisso e laicità:
    non precipitiamo negli slogan
    di Gianfranco Macrì*

    La bagarre scatenatasi intorno alla sentenza emessa il 3 novembre 2009 dalla Seconda sezione della Corte di Strasburgo contro «la présence du crucifix dans les salles de classe des écoles publiques», rischia di provocare (ancora una volta) «un passo indietro in quella continua lotta per la laicità che è fondamentale» (C. Magris) in vista della «formazione di una società a culture plurime» (G. Zagrebelsky).
    La sensazione (quella mia personale) è che la difficoltà vera derivi dalla stentata emersione in Italia di un metodo “oggettivo” dello Stato laico in grado di bilanciare il modello delle relazioni pattizie Stato-confessioni religiose (artt. 7, comma 2 e 8 comma 3 Cost.) rispetto all’interesse primario sancito nella Carta repubblicana, cioè la tutela delle esigenze religiose degli individui e dei gruppi (art. 19 Cost.), alla luce dell’uguaglianza, del solidarismo e della laicità. Diciamo pure che non siamo riusciti neppure a dotarci di una buona legge sulle libertà religiose (di cui si parla in Italia almeno dal 1985) per dare una base giuridica comune per ogni formazione sociale a carattere religioso e «gestire [così] il passaggio da un pluralismo religioso a un pluralismo etico e culturale» (S. Ferrari). Questo “ritardo” rischia così di non assicurare «l’esistenza e la permanenza delle precondizioni di confronto del maggior numero possibile di istanze diverse» etiche e morali (Corte cost. 203/1989) e di non facilitare la (richiesta a livello europeo) rimozione dalla legislazione interna di tutti quegli elementi «con probabilità discriminatorie dal punto di vista del pluralismo religioso democratico».
    A questo punto, se non si vuole correre il rischio di incrinare ulteriormente la convivenza civile, occorre arricchire in senso valoriale la cifra universale dei diritti costituzionali e questo è possibile facendo affidamento alle «ammorsature» contenute nella Costituzione, di cui parlava il Calamandrei per descrivere la natura elastica assunta dal testo del 1948.
    La riforma del Titolo V della Carta costituzionale italiana (legge cost. n. 3/2001) ha, com’è noto, avviato un processo di unificazione/uniformizzazione degli ordinamenti europeo e nazionale non più interpretabile – alla luce della nuova formulazione dell’art. 117, comma 1 Cost. – in un ottica di mera subordinazione verticale del diritto interno rispetto alle norme e alle decisioni giurisdizionali sovranazionali o internazionali, ma sulla base di un «sostegno vicendevole in funzione di una massimizzazione delle tutele». Non a caso si è parlato di«rapporto interattivo tra dimensione sovranazionale e dimensione nazionale della Costituzione, intessuto di continui rinvii reciproci, che variamente condizionano entrambi i livelli» (G. Silvestri). Questo significa la progressiva emersione di una policy europea dei diritti fondamentali di forma ellittica, i cui due fuochi: le sfere ordinamentali da un lato (Unione europea, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Cedu, e stati nazionali) e i centri decisionali dall’altro (Corte di giustizia Ue, Corte europea dei diritti dell’Uomo con sede a Strasburgo, Corti costituzionali) non sono altro che le sponde opposte di una sovranità «cooperativa», la quale comporta, a cavallo tra sussidiarietà e solidarietà, l’allocazione delle competenze alle autorità che assicurano la più efficace protezione di valori e principi condivisi, come la democrazia e i diritti fondamentali.
    Occorre, in pratica, fidarsi dell’Europa e far capire che non ci troviamo all’interno di una «cooperazione eventuale», di stampo esclusivamente mercantile, dove l’adesione si struttura sulla base di meccanismi di reciprocità interessata, ma di un «ordine pubblico europeo» (Unione europea e Consiglio d’Europa) che «non minaccia, perché non toglie, ma se mai aggiunge, rispetto alle sovranità degli Stati» (M. Fioravanti) e che obbliga i singoli ordinamenti nazionali ad adattarsi rispettando gli impegni via via assunti.
    Veniamo allora al dunque. La sentenza della seconda sezione della Corte di Strasburgo sul crocifisso va, coerentemente, analizzata tenuto conto di quelli che sono i vincoli, progressivamente incrementali, che produce l’adesione a questa «comunità di diritti fondamentali» e sulla cui influenza a livello dei singoli ordinamenti interni, la stessa Corte costituzionale italiana ha nel tempo modificato la propria posizione (nel senso della maggiore vincolatività), sia con riguardo alla Corte di giustizia (Ue), sia relativamente alla Corte di Strasburgo (Consiglio d’Europa). Il Trattato di Lisbona, infine, prevedendo l’adesione dell’Unione europea alla Cedu, assoggetta le istituzioni e gli organi dell’Unione (anche la Corte di giustizia) alle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo.
    Senza entrare troppo nel merito della questione attinente il “significato” del crocifisso (simbolo della civiltà e della cultura cristiana, per la giurisprudenza amministrativa e simbolo confessionale per la Cassazione) ritengo sia utile, da giurista, invitare a riflettere sulla “tenuta” del quadro normativo nazionale di riferimento sull’esposizione del crocifisso nei luoghi pubblici (art. 118 r.d. n. 965 del 1924; all. C all’art. 119 r.d. n. 1297 del 1928; ord. Min. Interno n. 250 del 1923; circ. Min. Grazia e Giustizia n. 1867 del 1926). Trattasi, com’è noto, di disposizioni che esprimono l’opera di “riconfessionalizzazione” della scuola (e non solo) realizzata dal fascismo e che si inseriscono nell’alveo del modello dei cosiddetti diritti riflessi: la Chiesa partecipava al disegno politico del regime fascista garantendo il controllo sulla popolazione quanto a comportamenti di carattere religioso, il regime legalizzava questo controllo, riconoscendo libertà ai singoli solo nel limitato ambito dei diritti garantiti all’istituzione Chiesa. Entrambi, Chiesa e regime fascista, condividevano il risultato di irreggimentare i comportamenti individuali nei rigorosi limiti di quanto accettato dai loro poteri.
    Con l’entrata in vigore della Costituzione (1948) – e dopo la modifica del Concordato lateranense (1984), nonché l’enunciazione, da parte della Consulta, della laicità come principio supremo dell’ordinamento costituzionale italiano (1989) e alla luce del processo costituente europeo, da Maastricht a Lisbona (1992-2007) – si è posta la questione della vigenza e/o applicabilità delle norme regolamentari degli anni venti. La mia opinione è che i regi decreti sull’obbligo di esposizione del crocifisso debbano ritenersi tacitamente abrogati ai sensi dell’art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale per incompatibilità logica tra la normativa precedente e la nuova (interna e sovranazionale), in particolare alla luce del principio «normativo» di laicità dello Stato, con tutti i suoi «corollari» (G. Casuscelli), certamente compreso tra quelli fondanti l’istruzione pubblica. Esso, infatti, obbliga le istituzioni ad una reale equidistanza e neutralità rispetto a tutte le credenze di fede, incompatibili con l’obbligo di esposizione di un simbolo religioso in locali pubblici.
    La Corte di Strasburgo sarebbe, dunque, arrivata in ritardo (almeno secondo l’impostazione proposta). Le sentenze di condanna della Corte europea non determinano effetti immediati per lo Stato, ma in caso di conferma da parte della Grande Camera, la questione rischia di alimentare un querelle che può trovare soluzione soltanto se non la si fa precipitare negli slogan o peggio nelle parole d’ordine.
    *Professore di Diritto ecclesiastico europeo, Università degli Studi di Salerno

    9 novembre 2009, http://www.ffwebmagazine.it/ffw/page.asp?VisImg=S&Art=2735&Cat=1&I=immagini/Foto%20A-C/crocifisso_tolto_int.jpg&IdTipo=0&TitoloBlocco=L‘Intervento&Codi_Cate_Arti=40

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